Art. 16 — Procedimento arbitrale
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L'articolo 47 del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, e' sostituito dal seguente: "Derogo alla competenza arbitrale. - In deroga alle disposizioni degli articoli 43 e seguenti la competenza arbitrale puo' essere esclusa solo con apposita clausola inserita nel bando o invito di gara, oppure nel contratto in caso di trattativa privata. Quando sia esclusa la competenza arbitrale, la domanda e' proposta, entro il termine di cui all'articolo precedente, davanti al giudice competente a norma delle disposizioni del codice di procedura civile e del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modifiche".
Testo in vigore dal 16 dicembre 1981 al 16 maggio 1996
