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L'articolo 47 del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, e' sostituito dal seguente: "Derogo alla competenza arbitrale. - In deroga alle disposizioni degli articoli 43 e seguenti la competenza arbitrale puo' essere esclusa solo con apposita clausola inserita nel bando o invito di gara, oppure nel contratto in caso di trattativa privata. Quando sia esclusa la competenza arbitrale, la domanda e' proposta, entro il termine di cui all'articolo precedente, davanti al giudice competente a norma delle disposizioni del codice di procedura civile e del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modifiche".3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

3

La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 9 maggio 1996, n. 152 (in G.U. 1a s.s. 15/5/1996, n. 20) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 16 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 (Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche), che ha sostituito l'art. 47 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, nella parte in cui non stabilisce che la competenza arbitrale puo' essere derogata anche con atto unilaterale di ciascuno dei contraenti".

Testo in vigore dal 16 maggio 1996 al 13 maggio 2000

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 152/1996

    Ha colpito questo articolo
    9 maggio 1996

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 (Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche), che ha sostituito l'art. 47 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, nella parte in cui non stabilisce che la competenza arbitrale può essere derogata anche con atto unilaterale di ciascuno dei contraenti.…

    Art. 16 Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 33/1995

    Illegittimità dichiarata
    13 febbraio 1995

    Difetta di rilevanza la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 16 della legge n. 741 del 1981, che, modificando l'art. 47 del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con d.P.R. n. 1063 del 1962, stabilisce che la competenza arbitrale, prevista di regola, "può essere esclusa solo con apposita clausola inserita nel bando o invito di gara, oppure nel contratto in caso di trattativa privata". La richiesta eventuale dichiarazione di illegittimità della norma impugnata - alla quale si addebita di aver introdotto un arbitrato solo apparentemente facoltativo ma in realtà obbligatorio, dato che la scelta del giudice sarebbe in definitiva rimessa solo ad un atto autoritativo della pubblica amministrazione committente - non potrebbe infatti avere alcuna incidenza sul giudizio 'a quò, promosso innanzi a corte di appello per la dichiarazione di nullità di sentenza arbitrale, giacché nella specie la scelta del procedimento arbitrale risulta espressa con concorde volontà da entrambe le parti. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 182 Cost., dell'art. 16 della legge 10 dicembre 1981, n. 741). red.: S.P.

    Art. 24 cost. · Art. 102 cost. · Art. 3 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-12-10;741~art16 · fonte su Normattiva