Art. 16 — Procedimento arbitrale
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L'articolo 47 del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, e' sostituito dal seguente: "Derogo alla competenza arbitrale. - In deroga alle disposizioni degli articoli 43 e seguenti la competenza arbitrale puo' essere esclusa solo con apposita clausola inserita nel bando o invito di gara, oppure nel contratto in caso di trattativa privata. Quando sia esclusa la competenza arbitrale, la domanda e' proposta, entro il termine di cui all'articolo precedente, davanti al giudice competente a norma delle disposizioni del codice di procedura civile e del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modifiche".3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
3La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 9 maggio 1996, n. 152 (in G.U. 1a s.s. 15/5/1996, n. 20) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 16 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 (Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche), che ha sostituito l'art. 47 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, nella parte in cui non stabilisce che la competenza arbitrale puo' essere derogata anche con atto unilaterale di ciascuno dei contraenti".
Testo in vigore dal 16 maggio 1996 al 13 maggio 2000
