Art. 10
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 maggio 1976 al 31 marzo 1981. Leggi il testo vigente →
[1]Piu' proprietari aventi titolo al contributo previsto dalla presente legge possono chiedere alla commissione di cui all'articolo 5 di ricostruire le rispettive unita' immobiliari abitative in un unico lotto nell'ambito dei piani particolareggiati esistenti o dei programmi di trasferimento. Il contributo da assegnare ai singoli proprietari e' in tal caso diminuito del 10 per cento.
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 18/05/1976, n. 130 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 7 maggio 1976 al 31 marzo 1981
