Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 maggio 1976 al 30 maggio 2004. Leggi il testo vigente →

Il Ministro per i lavori pubblici, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo 5, provvede, sentita una commissione parlamentare composta di 10 deputati e 10 senatori, al riparto tra i comuni interessati dei fondi disponibili, articolati per anni finanziari, sulla base del numero e della consistenza degli alloggi da costruire nel territorio di ciascuno di essi. Il Ministro per i lavori pubblici sulla base delle risultanze dell'anno precedente, sentita la commissione di cui al primo comma, puo' disporre, entro il 15 febbraio di ciascun anno finanziario, che le somme di cui al primo comma siano erogate in misura diversa da quella stabilita nel riparto in relazione alle esigenze di spesa, con variazione in eccesso o in difetto non superiore al 30 per cento, fermo restando lo stanziamento complessivo. Il Ministro per i lavori pubblici presenta ogni sei mesi al Parlamento una relazione sull'attuazione della presente legge e sull'opera di ricostruzione nella Valle del Belice.

Testo in vigore dal 7 maggio 1976 al 30 maggio 2004

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1976-04-29;178~art12 · fonte su Normattiva