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Nei comuni di cui alla presente legge, in deroga alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, per le distanze tra gli immobili da ricostruire, nei centri abitati per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano gia' stati adottati o formati i piani particolareggiati, si applicano le disposizioni contenute nella legge 25 novembre 1962, n. 1684.

Testo in vigore dal 7 maggio 1976 al 31 marzo 1981

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urn:nir:stato:legge:1976-04-29;178~art13 · fonte su Normattiva