Art. 13
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Nei comuni di cui alla presente legge, in deroga alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, per le distanze tra gli immobili da ricostruire, nei centri abitati per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano gia' stati adottati o formati i piani particolareggiati, si applicano le disposizioni contenute nella legge 25 novembre 1962, n. 1684.
Testo in vigore dal 7 maggio 1976 al 31 marzo 1981
