Art. 18
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 agosto 1984 al 28 marzo 1987. Leggi il testo vigente →
Nei comuni indicati dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, la spesa per la fornitura dell'energia elettrica per gli usi domestici alle famiglie alloggiate nelle baracche e' posta a carico dello Stato. La disposizione di cui al comma precedente si applica a decorrere dalla prima fatturazione successiva all'entrata in vigore della presente legge, fino a quando permanga la sistemazione delle famiglie beneficiarie nelle baracche, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1980.35 Ai relativi pagamenti in favore dell'ENEL provvedono i sindaci dei comuni interessati, a valere sui fondi a tal fine somministrati dal Ministero dell'interno. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni 1976 e 1977, di lire 1.300 milioni per l'anno 1978, di lire 800 milioni per l'anno 1979 e di lire 400 milioni per l'anno 1980, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per i corrispondenti esercizi finanziari.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 marzo 1981, n.64
3La L. 7 marzo 1981, n.64 ha disposto (con l'art.5, comma 1) che "Il termine del 31 dicembre 1980, indicato nel secondo comma dell'articolo 18 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e' prorogato al 31 dicembre 1983."
L. 13 agosto 1984, n. 462
5La L. 13 agosto 1984, n. 462 ha disposto (con l'art.22 comma 1) che le disposizioni previst dal comma 2 del presente articolo sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1986.
Testo in vigore dal 17 agosto 1984 al 28 marzo 1987
