Art. 18
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Nei comuni indicati dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, la spesa per la fornitura dell'energia elettrica per gli usi domestici alle famiglie alloggiate nelle baracche e' posta a carico dello Stato. La disposizione di cui al comma precedente si applica a decorrere dalla prima fatturazione successiva all'entrata in vigore della presente legge, fino a quando permanga la sistemazione delle famiglie beneficiarie nelle baracche, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1980. Ai relativi pagamenti in favore dell'ENEL provvedono i sindaci dei comuni interessati, a valere sui fondi a tal fine somministrati dal Ministero dell'interno. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni 1976 e 1977, di lire 1.300 milioni per l'anno 1978, di lire 800 milioni per l'anno 1979 e di lire 400 milioni per l'anno 1980, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per i corrispondenti esercizi finanziari.
Testo in vigore dal 7 maggio 1976 al 31 marzo 1981
