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I limiti di contributo di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, sono elevati nelle misure previste dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, in favore dei proprietari che alla data del 1 gennaio 1973 non abbiano iniziato la ricostruzione o riparazione delle unita' immobiliari distrutte o danneggiate dal terremoto. A favore del proprietario di una sola unita' immobiliare distrutta o danneggiata, costituita da non piu' di tre vani utili e destinata ad uso di abitazione della propria famiglia, che sia composta di almeno sei membri, il limite massimo del contributo e' elevato a lire 9 milioni. Limitatamente ad una sola unita' immobiliare, i contributi di cui ai commi precedenti, relativi anche all'acquisto dell'area nei limiti stabiliti dalle norme vigenti, saranno concessi anche ai proprietari che intendono ricostruire l'abitazione in comune diverso da quelle in cui e' ubicata purche' nell'ambito del territorio dei comuni determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la ricostruzione dei fabbricati rurali ed annesse pertinenze ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni.

Testo in vigore dal 12 giugno 1975 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-05-26;183~art8 · fonte del testo