Al n. 3 dell'art. 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604, sono aggiunte, in fine, le parole: "con una tolleranza del 10 per cento salvo casi particolari da esaminarsi dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, in modo da favorire soprattutto la formazione di organiche aziende agricole familiari".
Testo vigente dal 26 marzo 1958
