[1]Entro il termine massimo di dieci anni dalla pubblicazione della presente legge, tutti gli esistenti macchinari e apparecchi elettrici destinati alla produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione, utilizzazione della energia, elettrica, nonche' i motori primi e le macchine utilizzatrici ad essi collegati, dovranno essere messi in condizione di funzionare alla frequenza di 50 Hz., a cura e spese degli interessati.12
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 7 dicembre 1942-XXI
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - GORLA - CIANO - GRANDI - DI REVEL - PARESCHI - HOST VENTURI - RICCI
[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogortenenziale 5 aprile 1946, n. 255
1Il D.Lgs. Luogortenenziale 5 aprile 1946, n. 255 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine di cui all'art. 5 della legge 7 dicembre 1942, n. 1745, entro il quale dovranno essere messi in condizione di funzionare alla frequenza di 50 Herz, a cura e spese rispettivamente dei produttori, distributori ed utenti di energia elettrica, tutti gli esistenti macchinari ed apparecchi elettrici destinati alla produzione, trasporto, trasformazione ed utilizzazione di energia elettrica, nonche' i motori primi e le macchine utilizzatrici ad essi collegati, e ridotto al 31 dicembre 1946 per le regioni dell'Italia centrale e meridionale (Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi e Molise, Puglie, Campania, Basilicata, Calabria). Dopo tale data gli impianti elettrici delle dette regioni dovranno funzionare esclusivamente alla frequenza di 50 Herz".
L. 16 aprile 1953, n. 283
2La L. 16 aprile 1953, n. 283 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine stabilito dall'art. 5 della legge 7 dicembre 1942, n. 1745, e' prorogato al 30 giugno 1955 per i territori nei quali l'unificazione delle frequenze non sia stata gia' disposta a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 marzo 1947, n. 276, o dei decreti Ministeriali di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 255".
Testo vigente dal 15 maggio 1953
