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[1]Entro il termine massimo di dieci anni dalla pubblicazione della presente legge, tutti gli esistenti macchinari e apparecchi elettrici destinati alla produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione, utilizzazione della energia, elettrica, nonche' i motori primi e le macchine utilizzatrici ad essi collegati, dovranno essere messi in condizione di funzionare alla frequenza di 50 Hz., a cura e spese degli interessati.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 7 dicembre 1942-XXI

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI - GORLA - CIANO - GRANDI - DI REVEL - PARESCHI - HOST VENTURI - RICCI

[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo in vigore dal 9 febbraio 1943 al 25 maggio 1946

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urn:nir:stato:legge:1942-12-07;1745~art5 · fonte del testo