E' vietato far uso delle armi, anche nelle ipotesi previste nelle lettere a), b) e c) dell'art. 1, quando il contrabbandiere si da' alla fuga ed abbandona il carico.
Testo vigente dal 7 marzo 1958
E' vietato far uso delle armi, anche nelle ipotesi previste nelle lettere a), b) e c) dell'art. 1, quando il contrabbandiere si da' alla fuga ed abbandona il carico.
Testo vigente dal 7 marzo 1958
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1958-03-04;100~art2 · fonte del testo