La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 3 giugno 1976
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Testo vigente dal 3 giugno 1976
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Il difetto di motivazione sulla rilevanza, per omesso riferimento alla concreta fattispecie dedotta in giudizio, rende manifestamente inammissibile la proposta questione. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 24 e 42, comma secondo, Cost. - degli artt. 1, 3 e 6 L. 10 maggio 1976, n. 346, nella parte in cui non stabiliscono i termini di decorrenza della usucapione abbreviata per la piccola proprieta` rurale).
Art. 1 Usucapione speciale per la piccola proprieta' rurale · Art. 3 Usucapione speciale per la piccola proprieta' rurale · Art. 6 Usucapione speciale per la piccola proprieta' rurale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1976-05-10;346~art6 · fonte su Normattiva