I trasferimenti immobiliari di cui sia richiesta la regolarizzazione ((...)), sempre che ricorrano le condizioni e i requisiti previsti dagli articoli precedenti, sono esenti all'atto della loro regolarizzazione da qualunque sovrattassa e pena pecuniaria, dipendente dalle leggi sulle imposte di successione, di registro, di bollo, ipotecarie e catastali. Le agevolazioni previste nel comma precedente si applicano altresi' ai procedimenti, iniziati ai sensi della legge 14 novembre 1962, n. 1610, e successive modificazioni, e definiti dopo il 31 dicembre 1974.

Testo vigente dal 24 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;346~art5 · fonte su Normattiva