Dopo l'articolo 1159 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, e' aggiunto l'articolo seguente: "Art. 1159-bis. - Usucapione speciale per la piccola proprieta' rurale. - La proprieta' dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in virtu' del possesso continuato per quindici anni. Colui che acquista in buona fede da chi non e' proprietario, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprieta' e che sia debitamente trascritto, un fondo rustico con annessi fabbricati, situati in comuni classificati montani dalla legge, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di cinque anni dalla data di trascrizione. La legge speciale stabilisce la procedura, le modalita' e le agevolazioni per la regolarizzazione del titolo di proprieta'. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fondi rustici con annessi fabbricati, situati in comuni non classificati montani dalla legge, aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge speciale".

Testo vigente dal 3 giugno 1976

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 514/1987

    Questione inammissibile
    10 dicembre 1987

    Il difetto di motivazione sulla rilevanza, per omesso riferimento alla concreta fattispecie dedotta in giudizio, rende manifestamente inammissibile la proposta questione. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 24 e 42, comma secondo, Cost. - degli artt. 1, 3 e 6 L. 10 maggio 1976, n. 346, nella parte in cui non stabiliscono i termini di decorrenza della usucapione abbreviata per la piccola proprieta` rurale).

    Art. 1 Usucapione speciale per la piccola proprieta' rurale · Art. 3 Usucapione speciale per la piccola proprieta' rurale · Art. 6 Usucapione speciale per la piccola proprieta' rurale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;346~art1 · fonte su Normattiva