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Le somme afferenti al fondo speciale di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, durante l'esercizio in corso e in quelli successivi ed eccedenti i 258 mila milioni di lire gia' impegnati, sono destinate, fino alla concorrenza di 55 mila milioni di lire, ad attivita' interessanti lo sviluppo agricolo e forestale, con l'obbligo di impiegarle in prevalenza nella sistemazione dei bacini montani ed in opere intese allo sviluppo dell'economia montana e forestale. ((La destinazione della somma prevista dal comma, precedente alle zone di cui all'art. 3 sara' effettuata, nella stessa proporzione stabilita dalla presente legge)).

Testo in vigore dal 7 gennaio 1950 al 22 dicembre 2008

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Che cosa è cambiato dal 7 gennaio 1950

Confronto con la versione in vigore dal 3 maggio 1949 al 7 gennaio 1950. 4 parole tolte, 3 parole aggiunte.

… dei bacini montani ed in opere intese allo sviluppo dell'economia montana e forestale. La tolto: ripartizione aggiunto: destinazione della somma prevista dal comma tolto: precedente fra leaggiunto: , precedente alle zone di cui all'art. 3 sara' effettuataaggiunto: , nella stessa proporzione stabilita dalla presente legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-04-23;165~art18 · fonte del testo