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Le somme afferenti al fondo speciale di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, durante l'esercizio in corso e in quelli successivi ed eccedenti i 258 mila milioni di lire gia' impegnati, sono destinate, fino alla concorrenza di 55 mila milioni di lire, ad attivita' interessanti lo sviluppo agricolo e forestale, con l'obbligo di impiegarle in prevalenza nella sistemazione dei bacini montani ed in opere intese allo sviluppo dell'economia montana e forestale. ((La destinazione della somma prevista dal comma, precedente alle zone di cui all'art. 3 sara' effettuata, nella stessa proporzione stabilita dalla presente legge)).
Testo in vigore dal 7 gennaio 1950 al 22 dicembre 2008
