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Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 3 maggio 1949 al 22 dicembre 2008. 148 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'atto della concessione di opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani, compresi i lavori di ripristino delle opere danneggiate o distrutte per eventi bellici, quando la concessione sia assentita a consorzi di bonifica, enti di colonizzazione a/o, comunque, enti forniti di personalita' giuridica pubblica, ha facolta' di corrispondere anticipatamente al concessionario una somma non superiore al 20 per cento dell'importo complessivo della concessione. La somma anticipata sara' recuperata sulla parte degli stati di avanzamento il cui ammontare ecceda i sette decimi dell'importo di concessione, quando i lavori sono a totale carico dello Stato, e i sei decimi quando essi sono a carico promiscuo dello Stato e dei proprietari. Le suddette disposizioni si applicano anche alle concessioni il cui assentimento sia, demandato, da disposizioni concernenti determinati territori, ad autorita' diverse da quelle del Governo nazionale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-04-23;165~art12 · fonte del testo