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Per favorire lo sviluppo agricolo nelle regioni e nei territori specificati nell'art. 3 della presente legge, e' autorizzata la spesa:

  • a)di lire 500 milioni, per l'istruzione pratica dei contadini, per l'impianto e la conduzione di campi dimostrativi e per iniziative connesse con il miglioramento di determinate produzioni o pratiche agricole;
  • b)di lire 100 milioni per contributi e spese per l'incremento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico
  • c)di lire 900 milioni, per contributi, in misura non superiore al 40% della spesa, nell'acquisto di bestiame da lavoro, di macchine ed attrezzi, nei limiti adeguati alle esigenze della lavorazione del fondo, specialmente a favore di lavoratori manuali della terra, i quali, come proprietari, enfiteuti, usufruttuari o affittuari, conducano un terreno di estensione non superiore a quella riconosciuta, per la zona, idonea alla formazione della piccola proprieta' contadina ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, nonche' a favore dei lavoratori della terra, riuniti in associazioni regolarmente costituite in cooperative o in altri enti, i quali, come proprietari, enfiteuti, usufruttuari, affittuari o concessionari di terre, esercitino una impresa agricola;
  • d)di lire 1.000 milioni, per sussidi nella spesa per opere di cui al successivo art. 9;
  • e)((LETTERA ABROGATA DALLA L. 11 DICEMBRE 1952, N. 2362));
  • f)di lire 800 milioni per l'intensificazione della difesa fitosanitaria delle colture e dei prodotti agricoli. I concessionari dei contributi di cui alla lettera e), qualora, prima che sia trascorso un quinquennio dalla concessione, vendano alcuno dei beni per il cui acquisto furono ammessi al beneficio ivi prevista, sono tenuti a restituire l'importo del contributo relativo al bene venduto.

Testo in vigore dal 25 dicembre 1952 al 22 dicembre 2008

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Che cosa è cambiato dal 25 dicembre 1952

Confronto con la versione in vigore dal 3 maggio 1949 al 25 dicembre 1952. 36 parole tolte, 9 parole aggiunte.

e) tolto: di lire 1.700 milioni, per le spese occorrenti per le opere di bonificamento e trasformazione fondiaria, intese a porre nella massima efficienza produttiva terreni insufficientemente coltivati appartenenti a enti pubblici e a cooperative di contadini aggiunto: LETTERA ABROGATA DALLA L. 11 DICEMBRE 1952, N. 2362;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-04-23;165~art4 · fonte del testo