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La competenza territoriale della Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina, istituita con l'art. 9 del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 121, nelle regioni e nei territori, di cui agli articoli 1 e 9 dello stesso decreto estesa ad altre regioni e territori con l'art. 2 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242, viene estesa a tutto il territorio della Repubblica. Agli atti notarili di compra vendita di terreni stipulati dalla detta Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina, si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1640. Gli atti, i certificati e i documenti da prodursi dagli interessati per l'acquisto dei terreni della predetta Cassa sono rilasciati in carta libera. Per l'integrazione dell'apporto statale alla costituzione del fondo di dotazione della Cassa e' autorizzata la spesa di lire due miliardi, dei quali uno destinato alle operazioni dei territori compresi nell'art. 3 della presente legge.
Testo in vigore dal 3 maggio 1949 al 22 dicembre 2008
