Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 1950 al 22 dicembre 2008. 111 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Nei compartimenti, ai quali si applica il disposto del precedente articolo, i fondi occorrenti per i pagamenti dei sussidi concessi e liquidati, sono accreditati, secondo le necessita' di cassa, agli Ispettorati compartimentali, che ne dispongono l'erogazione mediante ordinativi sottoposti a controllo degli uffici distaccati della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del decreto legislativo 14 giugno 1945, n. 355. Per la presentazione dei rendiconti e per il discarico delle aperture di credito valgono le disposizioni contenute nell'art. 8 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37. I Ministri per l'agricoltura e foreste e per il tesoro, ciascuno nella propria competenza, dispongono ispezioni e riscontri ai servizi degli Ispettorati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-04-23;165~art11 · fonte del testo