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Le somme prelevate a norma dell'art. 1 della presente legge affluiranno al bilancio dell'entrata e saranno versate ad aumento del fondo di rotazione di cui all'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 691. Il servizio per capitale ed interessi della quota di prestito prevista dall'art. 1 della presente legge viene assunto dal fondo di rotazione indicato nel precedente comma, sulle cui disponibilita' verranno di volta in volta tempestivamente accantonate le somme all'uopo occorrenti.
Testo in vigore dal 30 luglio 1957 al 22 dicembre 2008
