Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1945 al 16 dicembre 2009. 357 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: I laureati in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in chimico-farmacia, in farmacia ed i diplomati in farmacia: che debbano ancora, adempiere agli obblighi di leva e non frequentino i corsi allievi ufficiali di complemento dei servizi sanitario e veterinario per studenti universitari iscritti alla Milizia universitaria, hanno l'obbligo di frequentare un corso normale allievi ufficiali di complemento dei servizi sanitario e veterinario, anche se ascritti alle soppresse ferme minori od ammessi all'eventuale congedamento anticipato; le loro statura non deve pero' essere inferiore a metri 1,50.
tolto: Il Ministro per la guerra ha la facolta' di dispensare da tale obbligo coloro la cui statura sia inferiore a metri 1,54.
tolto: Al termine di detti corsi normali o del periodo applicativo dei citati corsi universitari:
tolto: a) i giudicati idonei, muniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, saranno nominati sottotenenti di complemento; i giudicati idonei, non muniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, saranno inviati in congedo provvisorio e la loro nomina al grado di sottotenente di complemento nei rispettivi servizi sara' subordinata al conseguimento di tale diploma nella sessione di esami immediatamente successiva al termine dei corsi normali o del periodo applicativo di cui sopra.
tolto: Coloro di essi che alla scadenza di tale termine non avranno conseguito il diploma saranno chiamati ad ultimare la ferma di leva col grado di sergente nelle compagnie di sanita' e nelle infermerie quadrupedi. Qualora, poi, ultimata la ferma, conseguano il diploma di abilitazione all'esercizio professionale, saranno, di autorita', nominati sottotenenti di complemento dei servizi sanitario e veterinario, con l'obbligo di compiere un servizio di prima nomina della durata da stabilirsi dal Ministro per la guerra, ma, in ogni caso, non inferiore ad un mese;
tolto: b) i giudicati non idonei saranno inviati ad ultimare la ferma di leva nelle compagnie di sanita' e nelle infermerie quadrupedi.
tolto: Gli allievi dei corsi normali e gli allievi dei corsi per studenti universitari, che, per motivi di salute, o per altre cause di forza maggiore, abbiano dovuto interrompere il relativo corso, se allievi dei corsi normali, od il relativo periodo applicativo, se allievi dei corsi universitari, dovranno rispettivemente frequentare il successivo corso normale o periodo applicativo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-10-14;1633~art1 · fonte del testo