Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1945 al 16 dicembre 2009. 124 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I sottufficiali ed i militari di truppa, in congedo illimitato, di qualsiasi arma, corpo o servizio, i quali siano o vengano a trovarsi in possesso dei titoli di studio prescritti dall'articolo 26 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto n. 596 del 14 marzo 1938-XVI, e non abbiano compiuto il 55° anno di eta', sono, d'autorita', nominati sottotenenti di complemento nei servizi sanitario e veterinario, senza essere sottoposti ad esami od esperimenti.
tolto: Il Ministro per la guerra puo' esentare da tale nomina coloro che chiedono di essere invece nominati sottotenenti di complemento in un'arma o nel corpo automobilistico e si trovino nelle condizioni stabilite per la nomina a sottotenente in detta arma o corpo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-10-14;1633~art4 · fonte del testo