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[1]Nella prima applicazione della presente legge ai sottufficiali ed ai militari di truppa in congedo illimitato, di cui all'art. 4, ai sottufficiali ed ai militari di truppa in posizione di riforma, ai riformati presso i Consigli di leva, ai dichiarati limitatamente idonei al servizio militare di cui all'articolo 5, puo', ad insindacabile giudizio del Ministro per la guerra, essere conferito, come grado iniziale:

  • a)quello di tenente, se abbiano 10 anni almeno di laurea ed uno dei seguenti titoli:

[2]impiego di ruolo tecnico presso Amministrazioni statali, parastatali, provinciali e comunali, conseguito mediante pubblico concorso;

[3]titoli professionali o di carriera attestanti la buona capacita' professionale, pratica;

  • b)quello di capitano, se abbiano libera docenza universitaria o siano, o siano stati, in seguito a pubblico concorso, primari o aiuti di ospedali civili di grandi citta' o aiuti di istituti scientifici universitari;
  • c)quello di maggiore (medici e veterinari) se professori di ruolo «straordinari» od «ordinari» delle Universita', nelle materie di insegnamento delle facolta' di medicina e chirurgia, o di medicina veterinaria, ovvero ricoprano la carica di ispettori generali medici dell'Amministrazione della sanita' pubblica (grado 5°).

Testo in vigore dal 7 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-10-14;1633~art12 · fonte del testo