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[1]((I medici, farmacisti e veterinari, che non abbiano compiuto il 55° anno di eta' e che trovandosi nelle posizioni di cui agli articoli 4 e 5 conseguano il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico, farmacista o veterinario, sono obbligati a farne denuncia, entro 60 giorni dall'avvenuto conseguimento, al distretto militare di residenza.

[2]Chiunque ometta di effettuare tale denuncia entro il detto termine, o, dopo averla effettuata, non presenti entro sessanta giorni dalla denuncia stessa i documenti necessari per la nomina ad ufficiale, e' punito, se e' militare, con la reclusione militare non superiore a tre mesi, e, se non e' militare, con l'ammenda da lire 1000 a lire 10.000)).

Testo in vigore dal 16 gennaio 1942 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1940-10-14;1633~art5bis · fonte del testo