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[1]E' istituito un ruolo unico di maggiori generali medici Consulenti in congedo.

[2]In detto ruolo possono essere iscritti, previo loro consenso, non oltre 30 eminenti personalita' che eccellano per titoli scientifici e benemerenze acquisite nel campo della medicina e della chirurgia, conferendo lustro alla Nazione.

Testo in vigore dal 7 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-10-14;1633~art6 · fonte del testo