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[1]Il conferimento del grado di maggiore generale medico consulente e' effettuato con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra.

[2]Detto grado e' conferito soltanto a coloro che abbiano compiuto il 55° anno di eta', e prescindendo dal grado militare eventualmente da essi rivestito.

[3]I1 requisito dell'eta' non e' richiesto per gli Accademici d'Italia, per il direttore generale della Sanita' pubblica e per quelle eminenti personalita' che nei ruoli degli ufficiali delle categorie in congedo delle Forze armate rivestano il grado di generale medico.

[4]L'iscritto al raggiungimento del 75° anno di eta', cessa dal ruolo, conservando, a titolo onorifico, il grado e l'uniforme.

Testo in vigore dal 7 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-10-14;1633~art7 · fonte del testo