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(( E' consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede intra ed extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonche' al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attivita' di rianimazione cardio-polmonare. )) Le regioni e le province autonome disciplinano il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale di cui al comma 1, nell'ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilita' dell'azienda unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera di competenza, sulla base dei criteri indicati dalle linee guida adottate dal Ministro della sanita', con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 3 aprile 2004 al 1 marzo 2006
