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Le somme, prelevate a norma del precedente art. 1, affluiranno al bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario in corso e successivi e saranno versate all'istituto centrale del mediocredito, istituito con legge 25 luglio 1952, n. 949, in aggiunta ai fondi a disposizione di cui all'art. 24 della legge 22 dicembre 1953, n. 955. Le somme, versate in conformita' del presente articolo, formeranno oggetto di distinta gestione da parte dell'Istituto centrale del mediocredito, il quale assumera' a suo carico il servizio per capitali ed interessi della quota di prestito, costituita dall'ammontare indicato al precedente art. 1.
Testo in vigore dal 26 novembre 1957 al 16 dicembre 2010
