((Nei soggetti appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 della presente legge la vaccinazione o rivaccinazione antitetanica e' eseguita a cura ed a spese degli enti tenuti per legge alle prestazioni sanitarie. Per la vaccinazione e rivaccinazione dei soggetti di cui alla lettera b) dell'articolo 1 si provvede ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1965, n. 1301. Nei bambini di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della presente legge la vaccinazione mista antitetanica-antidifterica e' eseguita gratuitamente. Alla esecuzione delle vaccinazioni e rivaccinazioni dei bambini provvedono i comuni con i servizi gia' esistenti per le altre vaccinazioni. La fornitura di vaccino ai comuni e' regolata dalle disposizioni dell'articolo 2 della legge 6 giugno 1939, n. 891)).

Testo vigente dal 4 maggio 1968

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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;292~art3 · fonte su Normattiva