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E' resa obbligatoria la, vaccinazione antitetanica:
- a)per le seguenti categorie di lavoratori del due sessi piu' esposte ai rischi dell'infezione tetanica: lavoratori agricoli, pastori, alevatori di bestiame, stallieri, fantini, sorveglianti o addetti al lavori di sistemazione e di preparazione delle piste negli ippodromi, spazzini, cantonieri, stradini, operai e manovali addetti all'edilizia, asfaltisti, straccivendoli, operai addetti alla manipolazione delle immondizie, operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni. Per tali lavoratori, la vaccinazione e' resa obbligatoria a, partire dalle nuove leve di lavoro;
- b)per gli sportivi, all'atto dell'affiliazione alle Federazioni del C.O.N.I.
Testo in vigore dal 27 marzo 1963 al 4 maggio 1968
