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Sono validi a tutti gli effetti le valutazioni, gli scrutini finali e gli esami effettuati nell'anno scolastico 1978-79 negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica da consigli di classe e da commissioni e sottocommissioni di esami costituiti secondo le modalita' previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 1979, n. 236. Sono inoltre validi a tutti gli effetti gli scrutini finali e gli esami che eventualmente siano stati effettuati nella prima sessione dell'anno scolastico 1978-79 nei conservatori di musica e nelle accademie di belle arti, secondo le modalita' previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 1979, n. 236.

Testo in vigore dal 24 agosto 1979 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1979-08-13;402~art1 · fonte del testo