Valorizzazione della risorsa mare

Art. 31Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il settore della pesca

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 maggio 2026 al 8 agosto 2026. Leggi il testo vigente →

Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 8, quarto comma, della legge 8 agosto 1972, n. 457, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le causali di intervento dell'integrazione salariale a beneficio dei lavoratori, nonche' modalita' e criteri di erogazione delle prestazioni. Dalle disposizioni di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Testo in vigore dal 9 maggio 2026 al 8 agosto 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2026-05-07;70~art31 · fonte su Normattiva