Art. 31 — Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il settore della pesca
Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 8, quarto comma, della legge 8 agosto 1972, n. 457, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ((sono definite, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge)), le causali di intervento dell'integrazione salariale a beneficio dei lavoratori, nonche' modalita' e criteri di erogazione delle prestazioni. Dalle disposizioni di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Testo vigente dal 8 agosto 2026
