[1]Nei concorsi delle ricevitorie postali e telegrafiche che saranno banditi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il servizio prestato in qualita' di dirigente negli uffici dell'Africa, orientale italiana, non retti da personale di ruolo, e l'eventuale periodo di prigionia sono considerati, a tutti gli effetti, alla stregua del servizio di gerente prestato nelle ricevitorie della Repubblica.

[2]La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 9 luglio 1949

[4]EINAUDI

[5]DE GASPERI - JERVOLINO - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Testo vigente dal 12 settembre 1949

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-07-09;606~artunico · fonte del testo