[1]All'art. 139 del Codice penale per l'esercito e' aggiunto il seguente comma:
[2]«Tuttavia il comandante del corpo ha facolta', ove ricorrano particolari circostanze, di dichiarare disertore il sottufficiale, caporale o soldato, dopo ventiquattro ore di assenza ingiustificata».
Testo vigente dal 13 agosto 1940
