[1]All'art. 148 del Codice penale per l'esercito e' aggiunto il seguente comma:
[2]«Tuttavia il comandante del corpo, distaccamento, istituto, stabilimento od ufficio militare ha facolta', ove ricorrano particolari circostanze, di dichiarare disertore l'ufficiale dopo ventiquattro ore di assenza ingiustificata».
Testo vigente dal 13 agosto 1940
