Relativamente ai militari dichiarati disertori dal comandante a norma degli articoli 138, 139, 146 e 148 del Codice penale per l'esercito e 161, 162, 170 e 172 del Codice penale militare marittimo con le modificazioni apportate dai precedenti articoli di questa legge, non si applicano le disposizioni degli articoli 159 del Codice penale per l'esercito e 183 del Codice penale militare marittimo.

Testo vigente dal 13 agosto 1940

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urn:nir:stato:legge:1940-07-06;1082~art7 · fonte del testo