[1]All'articolo 172 del Codice penale militare marittimo e' aggiunto il seguente comma:

[2]«Tuttavia il comandante ha facolta', ove ricorrano particolari circostanze, di dichiarare disertore l'ufficiale dopo ventiquattro ore di assenza ingiustificata».

Testo vigente dal 13 agosto 1940

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urn:nir:stato:legge:1940-07-06;1082~art4 · fonte del testo