[1]All'articolo 172 del Codice penale militare marittimo e' aggiunto il seguente comma:
[2]«Tuttavia il comandante ha facolta', ove ricorrano particolari circostanze, di dichiarare disertore l'ufficiale dopo ventiquattro ore di assenza ingiustificata».
Testo vigente dal 13 agosto 1940
