Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 maggio 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Ove le costruzioni di proprieta' dell'Ente nazionale industrie turistiche e alberghiere dovessero dimostrarsi non piu' necessarie per le esigenze ricettive delle singole localita' previa autorizzazione del Ministro per la cultura popolare, di concerto con il Ministro per le finanze, esse potranno essere alienate, dando la preferenza nella vendita ad enti assistenziali o ad enti che non abbiano scopi speculativi.
[2]Il prezzo base per la vendita sara' fissato di concerto tra il Ministro per la cultura popolare ed il Ministro per le finanze.
Testo in vigore dal 16 maggio 1940 al 16 dicembre 2009
