Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 16 maggio 1940 al 16 dicembre 2009. 70 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Ove, oltre il contributo di cui all'art. 1, n. 1, del R. decreto -legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, sia stato chiesto il mutuo di cui all'art. 1, n. 2, del decreto stesso in conformita' a quanto e' disposto dal successivo art. 8, nessun pagamento di contributo, a qualsiasi titolo, potra' essere effettuato alle ditte interessate, fino a quando l'Istituto mutuante non avra' deliberato sulla concessione del mutuo stesso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-04-04;374~art9 · fonte del testo