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[1]In base ai decreti Ministeriali di assegnazione dei Con tributi, l'E.N.I.T. e' autorizzato a scontare sugli stanziamenti di bilancio le somme occorrenti per effettuare, alle ditte che ne abbiano fatto domanda, il pagamento dei con tributi deliberati a' sensi dell'art. 1, n. 1, del R. decreto legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669.
[2]Gli sconti di cui sopra ed i rimborsi relativi saranno effettuati, in base alle norme da stabilirsi con apposita convenzione, da stipulare fra il Ministero della cultura popolare e gli Enti autorizzati allo sconto, previa approvazione da parte del Ministero delle finanze.
[3]Tutti gli atti occorrenti per la concessione degli sconti previsti nel presente articolo saranno esenti dal pagamento dell'imposta di registro, in quanto fatti nell'interesse dell'Amministrazione.
[4]Le somme ricavate dallo sconto fino alla effettiva erogazione dei contributi a favore delle ditte beneficiate, saranno accreditate all'E.N.I.T. in conti speciali fruttiferi presso un istituto di credito di diritto pubblico e potranno essere prelevate a favore delle singole ditte di volta in volta in seguito ad autorizzazione data con decreto del Ministro per la cultura popolare.
Testo in vigore dal 16 maggio 1940 al 16 dicembre 2009
