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Il Ministero della cultura popolare, sentito il parere del Comitato per i contributi turistici, potra', ove ne ravvisi la convenienza nell'interesse del turismo, chiedere alle ditte che presentarono regolare domanda, nel termine stabilito dalla legge, di modificare ed ampliare i primitivi progetti in rapporto alle nuove esigenze derogando ove occorra al disposto del precedente art. 7.

Testo in vigore dal 16 maggio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-04-04;374~art8 · fonte del testo