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Il Ministero della cultura popolare, sentito il parere del Comitato per i contributi turistici, potra', ove ne ravvisi la convenienza nell'interesse del turismo, chiedere alle ditte che presentarono regolare domanda, nel termine stabilito dalla legge, di modificare ed ampliare i primitivi progetti in rapporto alle nuove esigenze derogando ove occorra al disposto del precedente art. 7.
Testo in vigore dal 16 maggio 1940 al 16 dicembre 2009
