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Ove, oltre il contributo di cui all'art. 1, n. 1, del R. decreto -legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, sia stato chiesto il mutuo di cui all'art. 1, n. 2, del decreto stesso in conformita' a quanto e' disposto dal successivo art. 8, nessun pagamento di contributo, a qualsiasi titolo, potra' essere effettuato alle ditte interessate, fino a quando l'Istituto mutuante non avra' deliberato sulla concessione del mutuo stesso.
Testo in vigore dal 16 maggio 1940 al 16 dicembre 2009
