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[1]All'art. 134 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329, e' aggiunto il seguente comma:

[2]« I minorenni che risiedono all'estero e che aspirano all'arruolamento volontario nel Regio esercito possono contrarre arruolamento senza il consenso dei genitori o dei loro legali rappresentanti ».

Testo in vigore dal 21 febbraio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-12-22;2184~art1 · fonte del testo