Art. 1
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 7 agosto 1940 al 16 dicembre 2009. 462 parole tolte, 20 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Il n. 1 dell'art. 2 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «1. Per l'Arma dei carabinieri Reali:
tolto: a) dagli allievi promossi al secondo anno del corso biennale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che abbiano compiuto, con esito favorevole, un successivo corso di un anno presso l'Accademia di fanteria e cavalleria;
tolto: b) dai sottufficiali in servizio dell'Arma provvisti di licenza di istituti d'istruzione media di secondo grado, indicati dal regolamento, che abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiali ammessi nell'Accademia, quali allievi in seguito a concorso per esami stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, un apposito corso biennale. Essi frequentano il primo anno di corso insieme con gli allievi dell'Arma di fanteria e il secondo anno di corso con gli allievi di cui alla precedente lettera a);
tolto: c) dai subalterni di complemento dei carabinieri Reali, provenienti dai subalterni di complemento di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, in possesso dei titoli di studio di cui sopra, che abbiano superato apposito concorso per titoli ed esami, stabiliti dal regolamento. «Gli allievi di cui alle lettere a) e b), che abbiano conseguito il grado di sottotenente, frequentano un corso di applicazione della durata stabilita dal regolamento. «Gli ufficiali di complemento di cui alla lettera c), per essere nominati sottotenenti in servizio permanente, ai fini dell'ammissione al corso di applicazione di cui sopra, debbono avere due anni di anzianita' da ufficiale all'atto della nomina suddetta».
tolto: Il n. 4 del medesimo art. 2 e' sostituito dal seguente: «Per il servizio di amministrazione e per gli ufficiali di sussistenza:
tolto: a) dagli allievi dell'Accademia di fanteria e cavalleria, provenienti dalle scuole militari e dai licenziati dagli istituti di istruzione media di secondo grado, indicati dal regolamento, ammessi nell'Accademia in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento stesso, e che abbiano compiuto con esito favorevole, un apposito corso biennale;
tolto: b) dai subalterni di complemento di tutte le Armi e Corpi, che siano provvisti dei titoli di studio di cui alla precedente lettera a) ed abbiano superato apposito concorso per titoli ed esami stabiliti dal regolamento;
tolto: c) dai sottufficiali in servizio delle varie armi e corpi, che in possesso dei titoli di studio di cui sopra, abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiale, siano stati ammessi, quali allievi nell'Accademia di fanteria e cavalleria in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, ed abbiano compiuto, con esito favorevole, il corso biennale di cui alla precedente lettera a). «Gli ufficiali di complemento di cui alla lettera b), se dispensati dal servizio permanente entro due anni dalla nomina, sono ritrasferiti nell'Arma o Corpo di provenienza, riprendendo il grado e l'anzianita' originaria».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-06-29;1028~art1 · fonte del testo