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[1]All'art. 107 del testo unico predetto e' aggiunto il seguente comma:

[2]« Il servizio prestato per tali ferme o rafferme non e' considerato servizio di leva per gli allievi che, a domanda o d'autorita', vengono dimessi dalle scuole militari o non proseguono gli studi nelle Accademie militari o che non hanno ultimato il primo corso delle Accademie, allorche' la dimissione sia imputabile alla volonta' dell'allievo ».

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 22 dicembre 1939-XVIII

[5]VITTORIO EMANUELE

[6]Mussolini - Teruzzi - Ciano - Di Revel

[7]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo in vigore dal 21 febbraio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-12-22;2184~art2 · fonte del testo