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[1]All'art. 107 del testo unico predetto e' aggiunto il seguente comma:
[2]« Il servizio prestato per tali ferme o rafferme non e' considerato servizio di leva per gli allievi che, a domanda o d'autorita', vengono dimessi dalle scuole militari o non proseguono gli studi nelle Accademie militari o che non hanno ultimato il primo corso delle Accademie, allorche' la dimissione sia imputabile alla volonta' dell'allievo ».
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 22 dicembre 1939-XVIII
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Mussolini - Teruzzi - Ciano - Di Revel
[7]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 21 febbraio 1940 al 16 dicembre 2009
