Art. 1
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 3 giugno 1940 al 16 dicembre 2009. 120 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: L'ultimo comma dell'art. 2, n. 2, del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 maggio 1938-XVI, n. 596, e' sostituito dal seguente:
tolto: «Gli ufficiali di complemento di cui alla lettera c), per essere nominati sottotenenti in servizio permanente, ai fini dell'ammissione al corso di applicazione di cui sopra, debbono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
tolto: a) siano stati trattenuti alle armi al termine del servizio di prima nomina, ai sensi del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944;
tolto: b) abbiano partecipato ad operazioni di guerra o di grande polizia coloniale;
tolto: c) siano stati richiamati in servizio, anche a domanda, per una durata complessiva non inferiore a due anni».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-04-18;476~art1 · fonte del testo