Art. 3
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 7 agosto 1940 al 16 dicembre 2009. 128 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: L'ultimo comma dell'art. 15 del testo unico predetto e' sostituito dal seguente: «Gli ufficiali reclutati a norma del presente articolo, non frequentano i corsi di cui all'art. 7, ma frequentano nel grado di subalterno un corso di accertamento tecnico professionale stabilito dal regolamento. I sottotenenti conseguono il grado di tenente, sempreche' prescelti, dopo due anni di anzianita' nel grado».
tolto: La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 29 giugno 1940-XVIII
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: Mussolini - Di Revel
tolto: Visto, il Guardasigilli: Grandiaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-06-29;1028~art3 · fonte del testo