Art. 3
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[1]L'ultimo comma dell'art. 15 del testo unico predetto e' sostituito dal seguente: «Gli ufficiali reclutati a norma del presente articolo, non frequentano i corsi di cui all'art. 7, ma frequentano nel grado di subalterno un corso di accertamento tecnico professionale stabilito dal regolamento. I sottotenenti conseguono il grado di tenente, sempreche' prescelti, dopo due anni di anzianita' nel grado».
[2]La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 29 giugno 1940-XVIII
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Mussolini - Di Revel
[7]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 7 agosto 1940 al 16 dicembre 2009
