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[1]L'ultimo comma dell'art. 15 del testo unico predetto e' sostituito dal seguente: «Gli ufficiali reclutati a norma del presente articolo, non frequentano i corsi di cui all'art. 7, ma frequentano nel grado di subalterno un corso di accertamento tecnico professionale stabilito dal regolamento. I sottotenenti conseguono il grado di tenente, sempreche' prescelti, dopo due anni di anzianita' nel grado».

[2]La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 29 giugno 1940-XVIII

[5]VITTORIO EMANUELE

[6]Mussolini - Di Revel

[7]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo in vigore dal 7 agosto 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-06-29;1028~art3 · fonte del testo